L’ANVRG è un’associazione riconosciuta che si ispira ai valori di fratellanza e solidarietà portati avanti da quanti indossarono, anche idealmente, la camicia rossa dal primo al secondo Risorgimento.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
VISTO l’articolo 16 del Codice civile;
VISTO l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, n. 1060 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi”, ed approvato il relativo statuto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1983 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del sodalizio;
VISTO l’istanza in data 20 dicembre 1991, con la quale il Presidente dell’Ente ha chiesto l’approvazione del nuovo statuto deliberato dal Congresso nazionale nella riunione del 29-30 settembre 1991;
RAVVISATA l’opportunità di approvare detto statuto,
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
DECRETA:
E’ approvato l’unito nuovo statuto dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi”, composto da 51 articoli.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 1993
Il Ministro
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993
S T A T U T O
TITOLO I
Sede –Scopi – Bandiera
Art. 1
L’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi” (A.N.V.R.G.) ha sede centrale in Roma.
Art. 2
Scopo dell’Associazione è di consolidare, secondo lo spirito degli ideali di Garibaldi e di Mazzini, lo stretto legame esistente fra coloro che ebbero l’onore di indossare in combattimento la gloriosa camicia rossa, patrimonio dell’umanità e coloro che volontariamente hanno combattuto per la libertà della propria patria o per quella di altri popoli oppressi, onde dalla comunione dei sentimenti di altruismo e di generosità affermatisi sui campi di battaglia, si rinnovi e si perpetui una tradizione che è vanto del nostro paese e fonte inesauribile di forze ideali e morali al servizio dell’umanità. In particolare sono scopi dell’Associazione:
a) l’affermazione a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dei principi di libertà, uguaglianza, fratellanza e di giustizia sociale, onde sia mantenuta viva tra i garibaldini, e quindi in Italia e nel mondo, la fede democratica;
b) l’affermazione, a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dell’ideale garibaldino e mazziniano della “santa alleanza dei popoli” contro ogni nazionalismo gretto ed egoista; al fine di riconoscere tutti gli uomini “fratelli” senza differenza di religione o di razza, nei doveri verso l’umanità e nei diritti che a tutti ed a ciascuno ne derivano;
c) la diffusione con ogni mezzo utile fra i garibaldini della conoscenza della storia patria ed in particolare del Risorgimento d’Italia, dell’epopea e delle imprese garibaldine e della lotta di liberazione;
d) l’affermazione dei diritto alla pace per tutti i popoli;
e) esporre alle autorità governative le necessità dei reduci, promuovendo l’adozione di eventuali provvedimenti legislativi;
f) svolgere opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci riconosciuti in condizioni di bisogno;
g) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti anche promuovendo forme cooperative tra i garibaldini;
h) assistere gli orfani e le vedove dei caduti garibaldini e dei soci;
i) gestire e potenziare, utilizzando i contributi degli associati, le donazioni ed i lasciti di terzi, il museo che raccoglie cimeli e ricordi garibaldini, l’ufficio storico e l’annessa biblioteca di argomenti garibaldini e risorgimentali, già esistenti presso la sede centrale;
l) esplicare ogni altra attività che si ispiri e sia ligia sempre a principi di assoluta correttezza e moralità tendente al conseguimento degli scopi suddetti anche promuovendo la costituzione di circoli culturali o ricreativi.
Art. 3
Nello svolgimento della sua attività l’Associazione è indipendente da qualsiasi partito o movimento politico e da qualsiasi ente, sia pure a carattere combattentistico o patriottico, ma può aderire a particolari comitati i cui scopi non siano in contrasto con il presente statuto e può confederarsi con altre Associazioni, ferma restando la sua indipendenza statutaria.
Art. 4
La bandiera sociale è quella nazionale recante nel bianco l’effige di Garibaldi cori le scritte” Per la libertà dei popoli” e, sotto, il motto mazziniano “Ora e sempre”; all’asta è annodata la cravatta rossa con la denominazione sociale della Sezione.
Presso la sede centrale è custodito il labaro-medagliere che rappresenta tutta l’Associazione nelle manifestazioni ufficiali.
TITOLO II
Dei soci
Art. 5
I soci possono essere: effettivi, ordinari, onorari, benemeriti.
a) Sono soci effettivi coloro che hanno volontariamente combattuto in difesa dei popoli oppressi, in Italia e all’estero, a tutela dei principi di libertà come lo furono coloro che presero parte alle campagne garibaldine dei Risorgimento italiano ed alle seguenti campagne, imprese e spedizioni all’estero continuatrici dello spirito dell’epopea delle Camicie Rosse:
– Grecia – 1897;
– Albania – 1911;
– Serbia – 1914;
– Grecia – 1912-1913;
– Argonne – 1914-1915;
– Francia e Italia – 1915/1918 “
– Spagna – 1936/1938 (Battaglione Garibaldi);
– Jugoslavia – 1943-1945 (Divisione italiana partigiana “Garibaldi” e Divisione “Italia”
– combattenti italiani nelle formazioni della Resistenza all’estero riconosciuti “combattenti>, dalle Autorità italiane. L’ammissione a socio, per quest’ultima categoria,, personale e viene deliberata dal Consiglio nazionale Restano valide le ammissioni già deliberate prima del Congresso nazionale.
b) Sono soci ordinari gli appartenenti alla componenti denominata “fratellanza garibaldina”, costituita dai d scendenti e parenti dei garibaldini e di quelle persone che, condividendo gli ideali garibaldini, intendono perseguire le finalità stabilite dall’art. 2 dei presente Statuto.
c) Sono soci onorari quelle personalità che abbiano reso importanti servigi all’Associazione o si siano segnalati lati per particolari benemerenze politiche o culturali e combattenti Jugoslavi che hanno partecipato alle operazioni in Jugoslavia con le formazioni italiane di cui al precedente paragrafo a). La loro nomina è deliberata dal Comitato esecutivo su proposta motivata degli organi direttivi sezionali, regionali, o su propria iniziativa. I soci onorari possono partecipare alle adunanze solo con voto consultivo.
d) Sono soci benemeriti i soci effettivi ed ordinari che abbiano reso particolari servigi all’Associazione. La loro nomina è deliberata dal Consiglio nazionale su proposi della Sezione.
Art. 6
Le domande di ammissione a socio sono redatte sottoscritte in duplice copia dall’interessato il quale dichiara di conoscere lo Statuto sociale.
Gli aspiranti soci effettivi devono corredare le domai de dei documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. lettera a).
Gli aspiranti soci ordinari sono presentati da due soci effettivi od ordinari che controfirmano le domande.
Art. 7
Sulle domande dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione il quale ne comunica per iscritto l’esito all’interessato. Un esemplare della domanda deve essere conservato dalla Segreteria nazionale.
Il Comitato esecutivo ha facoltà di contestare ed annullare l’ammissione di un socio dopo aver sentito il competente Consiglio direttivo della Sezione.
Contro la decisione dei Consiglio direttivo della Sezione o dei Comitato esecutivo in ordine alla propria ammissione a socio, l’interessato può appellarsi, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Consiglio nazionale il cui giudizio è insindacabile.
Art. 8
Non possono far parte dell’Associazione coloro che si sono resi colpevoli di reati non colposi e coloro che abbiano compiuto atti nocivi all’interesse dell’Associazione.
Art. 9
È dovere dei socio di osservare lo Statuto, di ritirare tessera, di versare le quote sociali, di cooperare per il maggior decoro dell’Associazione, di mantenere con tutti i soci la più sana e viva cordialità in aderenza agli ideali di fratemità e solidarietà ai quali si ispirano gli scopi dell’Associazione.
Art. 10
La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto e decorrono dal giomo successivo all’accettazione;
b) radiazione, dal giomo della notifica da farsi con lettera raccomandata; può essere deliberata per morosità e quando risulti che l’iscritto non si trovava nelle condizioni volute dall’art. 5 dei presente Statuto; sarà deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione e sarà ratificata dai Consiglio direttivo della Federazione regionale competente che la notificherà all’interessato. Avverso il provvedimento di radiazione il socio può ricorrere ai Comitato esecutivo, la cui delibera è definitiva;
c) espulsione, dal giorno della notifica all’interessato fatta con lettera raccomandata; si attua quando ricorrono gravi motivi di ordine morale e disciplinare; è proposta dal Consiglio direttivo della Sezione o della Federazione regionale con apposita relazione ed è decisa dal Comitato esecutivo; l’interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica, nel qual caso sarà richiesto il parere dei Collegio dei probiviri e la decisione definitiva è devoluta al Consiglio nazionale.
Art. 11
Uunforme dei soci è costituita dalla camicia rossa con berretto garibaldino o copricapo dell’Arma di appartenenza, pantaloni scuri, fascia azzurra e fazzoletto bianco. Essa è uguale per tutti e vi saranno applicati i gradi conseguiti nelle FF.AA. italiane e le decorazioni. Può essere indossata soltanto dai soci effettivi in circostanze ufficiali, previa autorizzazione degli organi direttivi; il suo uso è facoltativo e può essere sostituita con il fazzoletto rosso.
In analoghe circostanze i soci ordinari ed onorari possono indossare un fazzoletto rosso bordato di verde, il copricapo dell’Arma di appartenenza e le decorazioni.
TITOLO III
Mezzi patrimoniali
Art. 12
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di associazione;
b) da contributi, donazioni, lasciti di Enti o di privati;
c) dai beni e dai cimeli delle organizzazioni garibaldine preesistenti, da quelli esistenti o che saranno acquisiti.
Art. 13
La quota sociale viene fissata dal Consiglio nazionale e deve essere pagata alla Sezione di appartenenza.
Le Sezioni possono esentare dal pagamento i soci che versano in disagiate condizioni economiche.
Art. 14
Il Consiglio nazionale stabilisce quali aliquote della quota annuale spettano alla Segreteria nazionale e alle Federazioni regionali.
TITOLO IV ORDINAMENTO
(struttura organica dell’Associazione)
Art. 15
a) Sono organi centrali dell’Associazione:
– il Congresso nazionale;
– il Presidente nazionale;
– i Vicepresidenti nazionali;
– il Consiglio nazionale;
– il Comitato esecutivo;
– il Segretario nazionale; il Vicesegretario nazionale; il Segretario amministrativo-cassiere; il Direttore dell’Ufficio storico-Museo; il Vicedirettore dell’Ufficio storico-Museo; il Direttore dell’organo di stampa; l’Amministratore unico dell’organo di stampa; il Collegio nazionale dei probiviri; il Collegio nazionale dei revisori dei conti.
b) Sono organi sezionali:
– l’Assemblea di sezione;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Segretario-cassiere.
c) Sono organi regionali:
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente regionale;
– il Vicepresidente;
– il Segretario-cassiere.
SEZIONE I
Il Congresso nazionale
Art. 16
a) Il Congresso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono di sua competenza le modifiche allo Statuto e la nomina degli organi nazionali così come previsto dall’art. 17.
Esso delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e dà le direttive per il raggiungimento dei fini sociali.
E formato dai delegati di tutte le Sezioni regolarmente costituite, designati dalle assemblee di Sezione, cor diritto ad un delegato ogni 50 soci o frazione di 50 sul totale dei soci effettivi ed ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni Sezione ha un potere deliberativo in proporzione alla sua forza numerica, così che ogni delegato vota per il numero dei voti che esso rappresenta. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega della stessa Sezione.
Il Congresso è convocato normalmente ogni tre anni dal presidente, sentito il Consiglio nazionale e, straordinariamente, quando lo richiedono il Consiglio nazionale o tre Consigli regionali.
Intervengono al Congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza il diritto di voto, salvo che nor siano delegati, il presidente dell’Associazione, i vicepresidenti, il segretario nazionale, il segretario amministrativo nazionale, il direttore dell’Ufficio storico-Museo, il direttore dell’organo ufficiale di stampa, i componenti in carica dei Consiglio nazionale, dei collegio nazionale dei probiviri, dei collegio nazionale dei revisori dei conti.
Possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, tutti gli altri soci.
b) I I Congresso nazionale deve essere convocato con lettera raccomandata con almeno tre mesi di anticipo con l’indicazione degli argomenti da discutere.
Entro due mesi da tale notifica possono essere inseriti all’ordine dei giomo dei Congresso uno o più argomenti su richiesta di un Consiglio direttivo regionale.
La Presidenza deve inserire un argomento all’ordine del giorno quando ne facciano richiesta almeno due Consigli direttivi regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali.
Nell’avviso di convocazione dei Congresso nazionale devono essere indicati l’ordine dei giorno ed i nomi dei relatori.
Art. 17
Il Congresso elegge a scrutinio segreto gli organi nazionali fra i soci effettivi ed ordinari:
a) il Presidente dell’associazione;
b) due Vicepresidenti nazionali;
c) sei Consiglieri nazionali;
d) tre Membri dei collegio nazionale dei probiviri;
e) tre Membri del collegio nazionale dei revisori dei conti.
Queste cariche durano fino al Congresso successivo e gli eletti sono rieleggibili.
La carica di Presidente è riservata ai soci effettivi. Solo quando la candidatura non riscuota un numero di suffragi pari alla metà più uno- dei soci effettivi ed ordinari e, non risultino altre candidature, può essere eletto un socio ordinario che totalizzi comunque un numero di suffragi pari alla metà più uno dei soci rappresentati in Congresso.
Alle altre cariche vengono eletti soci effettivi ed ordinari a maggioranza relativa.
Art. 18
Il Congresso è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno la metà dei soci effettivi ed ordinari. Trascorsa un’ora è valido in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dei presente articolo.
l delegati eleggono per alzata di mano il Presidente dei Congresso, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, uno o più Vicesegretari, la Commissione Verifica Poteri la quale fungerà anche da Commissione scrutatori. A questi incarichi sono eletti indifferentemente soci effettivi ed ordinari.
Alla discussione dell’assemblea congressuale devono essere presentate le relazioni morale, finanziaria e quella dei Collegio dei revisori dei conti.
il Congresso discute tutti gli argomenti indicati nell’avviso di convocazione, delibera in conseguenza e dà le direttive ponendo in votazione apposite mozioni.
Relazioni e mozioni saranno approvate a maggioranza dei delegati presenti. Tuttavia per modificare il presente statuto occorre la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
SEZIONE II
Il Presidente, Vicepresidenti, Comitato esecutivo
Art 19
Il Presidente nazionale rappresenta legalmente l’Associazione.
Convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato esecutivo. Coordina l’attività dell’Associazione.
Può delegare alla firma degli atti ordinari uno dei Vicepresidenti nazionali o il Segretario nazionale. Ad esso, e sotto la sua responsabilità, può affidare particolari mandati.
Art. 20
I Vicepresidenti nazionali coadiuvano il Presidente nazionale e lo sostituiscono nel caso che non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni dei Presidente, il Vicepresidente anziano assumerà la carica di Presidente in sede vacante con il compito tassativo di convocare il Congresso straordinario nel più breve tempo possibile, sentito il Comitato esecutivo.
Art 21
Il Comitato esecutivo è formato dal Presidente dell’Associazione, dai Vicepresidenti, dal Segretario nazionale, dal Segretario amministrativo e dal Vicesegretario nazionale.
Dura in carica fino al Congresso successivo. Si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta dei Vicepresidenti.
Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto dei Presidente.
Promuove, coordina, sorveglia l’intera attività sociale ed attua le direttive dei Congresso e dei Consiglio nazionale.
Decide preventivamente sulle spese straordinarie della Segreteria nazionale, dell’Ufficio storico e Museo e dell’Organo di stampa.
Per particolari esigenze può nominare speciali commissioni o Commissari straordinari, riferendone al successivo Consiglio nazionale.
SEZIONE III
Il Consiglio nazionale
Art. 22
Il Consiglio nazionale è formato:
a) dal Presidente nazionale;
b) dai Vicepresidenti nazionali;
c) dal Segretario nazionale;
d) dal Segretario amministrativo nazionale;
e) dai Consiglieri nazionali;
9 dai Presidenti di Federazione regionale;
g) dal Direttore dell’Ufficio storico e Museo;
h) dal Direttore dell’Organo ufficiale di stampa;
i) dal Vicesegretario nazionale.
Dura in carica fino al Congresso successivo.
Art. 23
Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni anno. In via straordinaria, a giudizio dei Presidente dell’Associazione o a richiesta di almeno cinque suoi membri.
Possono assistere alle riunioni dei Consiglio nazionale, come osservatori, i soci che ne facciano richiesta alla Segreteria nazionale, salvo che non sia diversamente disposto dal Presidente per motivi di riservatezza.
Art. 24
Il Consiglio nazionale elegge il Segretario nazionale fra i soci effettivi. Nel caso che un candidato socio effettivo non raggiunga la metà più uno dei suffragi espressi dai membri 51 Consiglio stesso, può essere eletto un socio ordinario.
Elegge inoltre, fra i soci effettivi ed ordínari:
a) il Segretario amministrativo-cassiere;
b) il Vicesegretario nazionale;
c) il Direttore dell’Ufficio storico e Museo;
d) il Vicedirettore dell’Ufficio storico e Museo;
e) il Direttore dell’organo ufficiale di stampa;
D l’Amministratore unico dell’organo di stampa.
Durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili.
Il Segretario nazionale è responsabile dell’andamento amministrativo dell’Associazione, ne conserva gli atti e dirige la Segreteria nazionale. Collabora strettamente col Presidente e coi Segretario amministrativo-cassiere nell’attuazione delle direttive dei Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, nelle cui riunioni concorre al rispetto della legalità formale degli atti, cura la redazione dei verbali e delle delibere che controfirma. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono assunte dal Vicesegretario.
Il segretario amministrativo-cassiere ha la responsabilità dei servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese dell’Associazione. Al termine di ciascun esercizio finanziario redige il conto consuntivo e predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo accompagnati da una relazione illustrativa per il Consiglio nazionale. Presenta al Congresso una relazione sulla situazione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione, relativa al periodo trascorso dall’ultimo Congresso.
Art. 25
Il Consiglio nazionale è responsabile verso il Congresso dell’attività sociale.
Tramite il Comitato esecutivo, provvede all’esecuzione delle direttive dei Congresso e a quanto possa essere utile per lo sviluppo dell’attività sociale. Approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario amminístrativo di concerto coi Segretario nazionale e con gli altri organi sociali. Per particolari esigenze può nominare commissioni e Commissari straordinari.
Art. 26
Il Consiglio nazionale, su ricorso degli interessati, esamina, in sede di appello, i provvedimenti disciplinari disposti dagli Organi competenti. Contesta in ogni tempo l’ammissione di un socio qualora emergessero gravi motivi.
SEZIONE IV
Il Collegio nazionale dei Probiviri
Art. 27
Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da tre membri che eleggono nel proprio seno il Presidente, il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria nazionale.
Esamina su mandato di chi ne abbia competenza a norma dei presente Statuto, oppure su coi icorde richiesta degli interessati, le controversie che dovessero sorgere tra Organi dell’Associazione o tra un Organo ed un socio, o tra soci. Dei proprio lavoro presenterà circostanziata relazione al Comitato esecutivo contenente eventuali proposte non vincolanti.
Partecipa senza diritto di voto al Consiglio nazionale quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell’Associazione.
SEZIONE V
Il Collegio dei Revisori dei conti
Art 28
Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri che eleggono nel proprio seno il Presidente il cui nominativo sarà comunicato alla Segreteria nazionale.
Verifica tutte le operazioni contabili, che interessano l’Amministrazione centrale, l’Ufficio storico e Museo e l’Organo di stampa.
Di ogni irregolarità riferirà per iscritto al Comitato esecutivo e al Presidente nazionale.
Alla fine di ogni esercizio finanziario compilerà la relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione per l’anno successivo e, in sede di Congresso, una relazione riepilogativa sugli esercizi intercorsi dall’ultimo Congresso.
Partecipa senza diritto di voto al Consiglio nazionale quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell’Associazione. La partecipazione è obbligatoria quando siano in discussione i bilanci dell’Associazione.
SEZIONE VI
Della Sezione
Art. 29
La Sezione può essere costituita, in ogni località, con un numero minimo di dieci soci tra effettivi ed ordinari.
Ogni sezione assume la denominazione di “Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini – Giuseppe
Garibaldi – Sezione di ……. >
Art. 30
L’Assemblea di Sezione elegge a scrutinio segreto, fra i soci effettivi ed ordinari, considerando la loro somma:
– sette consiglieri se il numero dei soci è superiore a cento;
– cinque consiglieri se il numero dei soci è inferiore a cento;
– tre consiglieri se il numero dei soci è inferiore a cinquanta.
I consiglieri eleggono, nel loro seno, il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretano-cassiere. Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vicepresidente può ricoprire anche la carica di Segretario-cassiere, quando non sostituisce il Presidente per dimissioni o quando esistano ragioni di ordine pratico.
Art. 31
Dell’Assemblea generale di Sezione fanno parte i soci effettivi ed ordinari.
1 soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altro socio rilasciandogli delega scritta.
Ogni socio non può avere più di due deleghe.
E convocata dal Presidente della Sezione sentito il Consiglio direttivo, una volta l’anno; ed invia straordinaria, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un decimo dei soci della Sezione.
Art. 32
Il Consiglio direttivo della Sezione:
– decide sull’ammissione dei soci;
– compila il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;
– provvede al conseguimento dei fini sociali secondo le direttive degli Organi superiori, formando eventualmente appositi comitati;
– indice l’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 33
Il Presidente rappresenta la Sezione e ne firma gli atti ufficiali.
SEZIONE VII
Della Federazione regionale
Art. 34
Più Sezioni costituiscono la Federazione regionale. Ogni Federazione assume la denominazione di “Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini – Giuseppe Garibaldi – Federazione Regionale ” (segue il nome della Regione).
Art. 35
La Federazione regionale è retta da un Consiglio direttivo formato dai Presidenti di ciascuna Sezione.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente
Il Presidente nomina il Segretario-cassiere scegliendolo fra i soci della propria Sezione, il quale farà parte integrante dei Consiglio.
Il Consiglio direttivo regionale si rinnova automaticamente variando la Presidenza delle Sezioni. Ad ogni variazione si rinnovano le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario-cassiere, i quali sono comunque rieleggibili.
Ogni delibera dei Consiglio regionale è presa con voto palese. In caso di parità prevale il voto dei Presidente.
Art. 36
Il Presidente rappresenta la Federazione regionale e ne firma gli atti; convoca e presiede il Consiglio direttivo regionale.
Art. 37
Il Consiglio direttivo regionale riconosce e costituisca le Sezioni; ne coordina l’attività, formando eventua comitati; controlla la regolarità delle iscrizioni dei soci fatte dalle Sezioni; approva i bilanci consuntivi delle Federazione predisposti dal Presidente di concerto co Segretario-cassiere. Si riunisce ogni volta che il Presi dente regionale lo ritiene necessario o a richiesta de Consiglio direttivo di una Sezione.
TITOLO V
Disposizioni varie
Art. 38,
L’esercizio sociale ha inizio il l’ gennaio e termina i 31 dicembre di ogni anno.
Art. 39
Le Assemblee e le riunioni di Consiglio e dei Comitato sono valide in prima convocazione con la presenza d almeno la metà più uno dei loro membri, e trascorsa un’ora, sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, salvo sia diversamente disposto dal presente statuto.
Art 40
Le Assemblee possono deliberare solo sugli argomenti inseriti all’ordine dei giorno. L’iscrizione di un argomento dovrà comunque avvenire quando lo richieda, almeno quindici giomi prima dell’Assemblea, la maggioranza dei Consiglieri o almeno di un quinto dei soci.
Art 41
Quando gli Organi competenti ricevono la richiesta di convocazione straordinaria di un’Assemblea, tale convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; se si tratta della convocazione dei Consiglio direttivo della Sezione, entro quindici giorni.
Art. 42
Gli Organi direttivi di Sezione e di Federazione possono formare particolari commissioni locali o comitati per l’attuazione di loro programmi di lavoro. La loro composizione e i loro compiti devono essere noti alla Segreteria nazionale.
Commissione e Commissari straordinari devono riferire per iscritto all’Organo sociale che li ha nominati.
Art. 43
Le cariche sociali non sono retribuite.
Art. 44
Il Presidente nazionale, su proposta di un Consiglio regionale, dei Comitato esecutivo o di sua iniziativa, conferisce la “Stella al Merito Garibaldino”, a somiglianza di quella istituita dal Generale Garibaldi nel 1863, a quegli enti, persone e soci che abbiano bene meritato nei confronti dell’Associazione e della tradizione garibaldina secondo i postulati dell’art. 2 dei presente Statuto. Le modalità per il conferimento sono fissate da un regolamento interno approvato dal Consiglio nazionale.
Art. 45
l provvedimenti disciplinari sono:
a) il biasimo, deliberato per iscritto dagli Organi direttivi verso quei soci che abbiano compiuto lievi mancanze di
carattere associativo, specie nei rapporti con gli altri soci o per comportamento scorretto durante manifestazioni sociali;
b) la sospensione, per non più di dodici mesi da ogni attività sociale a quei soci passibili di provvedimenti disciplinari, ma non di espulsione; viene deliberata dal Comitato esecutivo, sentito il parere dei Collegio dei probiviri; in caso di ricorso da parte dell’interessato, la delibera definitiva sarà di competenza dei Consiglio nazionale;
c) l’espulsione, secondo il disposto di cui all’art. 10, lettera c).
Il Presidente nazionale può sospendere il socio dall’attività sociale nelle more di provvedimenti disciplinari.
Notifiche e ricorsi devono essere comunicati con lettera raccomandata.
Il socio colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere entro trenta giorni all’Organo immediatamente superiore a quello che l’ha deliberato.
Art. 46
In caso di morte di un socio, la Sezione è tenuta ad accompagnare il feretro con la Bandiera sociale e con adeguata rappresentanza.
Art. 47
L’Associazione ha un proprio Organo ufficiale di stampa, con un Direttore responsabile ed un amministratore unico, entrambi nominati dal Consiglio nazionale.
La sua contabilità è autonoma, ma viene revisionata dal Collegio nazionale dei revisori dei conti che ne riferiscono al Consiglio nazionale ed al Congresso.
Art. 48
Il patrimonio e l’organizzazione dell’Ufficio storico e dei Museo sono affidati alla responsabilità del Direttore il quale si avvale dei concorso dei Vicedirettore che lo sostituisce in caso di impedimento. è responsabile dei patrimonio dell’archivio storico dei Museo e ne risponde al Comitato esecutivo. Dà relazione dell’attività svolta al Consiglio nazionale in sede consuntiva annuale ed al Congresso.
Art. 49
Le tessere sono distribuite ai soci dalle rispettive Sezioni che le ricevono dalla Segreteria nazionale, tramite le rispettive Federazioni regionali.
Art. 50
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le consuetudini democratiche e, comunque, le leggi in vigore della Repubblica italiana.
TITOLO VI
Disposizioni Transitorie e Finali
Art. 51
Il Consiglio nazionale è autorizzato a deliberare tutte le modifiche al presente Statuto eventualmente indicate dagli Organi dello Stato competenti ad approvarlo.
In sede di prima applicazione dello Statuto stesso, il Consiglio nazionale è competente ad adeguare la struttura organica dell’Associazione alle nuove disposizioni.