A BOLOGNA IL XXIV CONGRESSO NAZIONALE DELL’ANVRG

Data / Ora
Date(s) - 11/05/2018 - 12/05/2018
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Circolo Ufficiali

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E’ stato convocato per il giorno 11 maggio 2018 a Bologna, presso il Circolo Ufficiali, il XXIV Congresso Nazionale dell’ANVRG.

Il programma e il regolamento sono pubblicati di seguito:

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REGOLAMENTO DEL XXIV CONGRESSO NAZIONALE

11, 12  maggio 2018

Circolo Ufficiali – Via Marsala 12

40126 Bologna

 

Art.  1

 

Le procedure per l’elezione dei delegati delle sezioni e per quanto concerne i lavori del congresso, sono quelle stabilite dagli articoli 16 – 17 – 18 dello statuto sociale.

 

Art.  2

 

Possono essere eletti delegati al Congresso ed eleggibili i soci,  sia effettivi, sia ordinari che risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2017. A tal fine si fa riferimento agli elenchi dei soci trasmessi dalle Sezioni entro il 28.2.2018 ed ai versamenti delle quote effettuati dalle Sezioni entro la medesima data riferiti al 2017.

Possono essere delegati anche coloro che ricoprono cariche sociali.

Hanno diritto di  voto soltanto i delegati delle sezioni.

Tutte le cariche in atto derivanti dal XXIII congresso scadono con questo congresso e i loro titolari sono rieleggibili.

 

Art.  3

 

La forza numerica di ogni sezione è stabilita in base agli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2017. Da detta forza numerica derivano sia il numero dei delegati di ogni sezione (uno ogni 50 soci o frazione, sul totale di effettivi e ordinari) sia il potere deliberativo della sezione stessa, suddiviso fra i propri delegati, cioè ogni delegato vota per il numero dei soci che rappresenta.

 

Art.  4

 

Ogni delegato deve essere socio  in regola con la quota sociale per l’anno 2017 della sezione che lo elegge, deve essere eletto dall’Assemblea di sezione e, qualsiasi  incarico ricopra al momento del Congresso, deve essere munito di delega scritta e firmata dal presidente della sezione di appartenenza.

Le deleghe, redatte su apposite tessere fornite dalla segreteria nazionale, devono essere esibite, per la convalida, alla commissione verifica poteri prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso che un delegato sia impossibilitato a partecipare al congresso, la delega può essere conferita  al delegato di riserva (sempre della stessa sezione), ovvero al primo dei delegati non eletti della sezione.

 

Art.  5

 

I membri del Consiglio nazionale, come elencati dall’art. 22 dello statuto, del collegio nazionale dei probiviri e del collegio nazionale dei Revisori hanno soltanto diritto di intervento e di voto consultivo, salvo che siano delegati dalla propria sezione.

 

Art.  6

 

Il Congresso è dichiarato aperto dal Presidente nazionale, dopo di che si procede all’elezione del seggio di presidenza composto dal Presidente, da un vicepresidente, due segretari, tre scrutatori, i quali ultimi saranno anche membri della commissione verifica dei poteri ed elettorale.

In caso di assenza del Presidente, subentra il vice; in caso di assenza di ambedue subentra il delegato più anziano presente nella sala del congresso.

 

Art.  7

 

Il Presidente del Congresso dirige i lavori congressuali; apre, sospende e chiude le sedute; modera la discussione; consente e toglie la parola; mantiene l’ordine esercitando eventualmente i poteri di richiamo e di espulsione dall’aula anche per mezzo dei membri del seggio di presidenza; pone le questioni; indice le votazioni e ne proclama il risultato.

Decide sulle questioni procedurali e sui reclami.

 

Art.  8

 

Il XXIV congresso si sviluppa come segue:

  1. Venerdì 11 maggio 2018
  • Ore 17,00: Prima convocazione del Consiglio nazionale.
  • Ore 18,00: Seconda convocazione del Consiglio nazionale.
  • Ore 20,00: prima convocazione del XXIII Congresso
  • Ore 21,00: seconda convocazione, apertura dei lavori, costituzione del seggio di presidenza e                       della commissione verifica dei poteri;
  • Ore 22,00: sospensione dei lavori.

 

  1. Sabato 12 maggio 2018
  • Ore 9,15: Saluti ai congressisti
  • Ore 9,30:       relazione morale della presidente
  • Ore 10,00 relazione della segretaria nazionale
  • Ore 10,15: relazione finanziaria e relazione dei revisori.
  • Ore 10,45: relazione di Camicia Rossa.
  • Ore 11,00: relazione dell’Ufficio Storico
  • Ore 11,15 breve sospensione
  • Ore 11,30: ripresa dei lavori; discussione sulle relazioni e interventi
  • Ore 12,45: sospensione dei lavori
  • Ore 14,30: ripresa dei lavori; prosecuzione degli interventi;
  • Ore 15,30: termine della discussione e degli interventi e ripresa dei lavori, presentazione e approvazione delle candidature, dichiarazioni di voto
  • Ore 16,30: inizio delle votazioni per gli incarichi previsti dall’art. 17 dello statuto
  • Ore 17,00: termine delle operazioni di voto e  operazioni di scrutinio, sospensione dei lavori
  • Ore 19,00: ripresa dei lavori, proclamazione degli eletti, conclusioni e chiusura del XXIV

Congresso.

Riunione del nuovo Consiglio nazionale per l’elezione agli incarichi previsti dall’art. 24 dello statuto

 

Nota bene: Rientra nelle facoltà del Presidente del Congresso, variare gli orari e l’ordine degli argomenti secondo le necessità.

 

 

Art.  9

 

I delegati e coloro che sono tenuti a partecipare al congresso ai sensi dell’art. 16, lettera a) VI comma, possono effettuare interventi nel corso dei lavori, mediante richiesta scritta con modulo predisposto.

 

Possono essere presentate mozioni con richiesta scritta se firmate da almeno tre delegati o partecipanti di diritto. Può essere presentata mozione d’ordine anche senza richiesta scritta ove si proponga una variante allo svolgimento dei lavori.

 

In caso di mozione d’ordine, il Presidente concede al più presto la parola, con precedenza sugli altri interventi, a un oratore a favore e ad uno contrario per un tempo brevissimo.

Se durante un dibattito dovessero venire in luce fatti personali può essere richiesto un intervento “per fatto personale”,  nel qual caso il Presidente concederà la parola con precedenza.

Le candidature ai vari incarichi devono essere accettate anche solo verbalmente dall’interessato, in caso contrario non potranno essere approvate dal Congresso.

 

Art.  10

 

L’elezione degli organi nazionali previsti dall’art. 17 dello statuto avviene a scrutinio segreto con scheda unica, nella quale i delegati indicheranno con chiarezza le persone da eleggere per ciascun incarico e cioè:

1 nominativo per il presidente;

2 nominativi per i vicepresidenti;

6 nominativi per i consiglieri nazionali;

3 nominativi per il Collegio dei revisori dei conti;

3 nominativi per il Collegio dei probiviri.

I nominativi saranno scelti fra quelli elencati nella rosa delle candidature approvate dal Congresso per ciascun incarico.

L’elettore è tenuto a indicare per ciascun incarico tanti nominativi quanti sono quelli previsti, né piú né meno, pena l’annullamento di quella parte della votazione in cui sia stato commesso l’errore.

[Esempio: se nella parte di scheda relativa ai consiglieri nazionali, che devono essere 6, l’elettore indicasse 4, 5 o 7 nominativi, oppure scrivesse un nominativo non compreso nella rosa delle candidature approvata dal Congresso tutta la sua votazione relativa ai consiglieri nazionali sarebbe considerata nulla e nessuno dei nominativi da lui indicati verrebbe conteggiato]

Il presidente della commissione scrutatori presenterà al presidente del Congresso il verbale,  sottoscritto  da tutti i membri della commissione stessa, contenente i risultati delle votazioni.

Il Presidente del Congresso effettuerà in forma solenne la proclamazione degli eletti.

 

 

Art.  11

 

Il verbale dei lavori del Congresso deve contenere:

  1. il resoconto dei lavori stessi con la specificazione di tutte le deliberazioni prese o comunque votate nel corso dei lavori;
  2. gli elenchi dei delegati, il testo delle mozioni, le eventuali liste presentate per le votazioni, i verbali degli scrutatori e quanto altro serva a meglio chiarire l’andamento e le risultanze dei lavori congressuali.

Il verbale sarà firmato dai Segretari e dal Presidente del seggio di presidenza del congresso. Sarà, poi, controfirmato dal Presidente nazionale eletto e sarà conservato agli atti a cura del Segretario nazionale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo statuto sociale in vigore e specialmente agli articoli 16 – 18.

Estratto dallo Statuto

SEZIONE I

Il Congresso nazionale

 

Art. 16

  1. a) Il Congresso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono di sua competenza le modifiche allo Statuto e la nomina degli organi nazionali così come previsto dall’art. 17.

Esso delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e dà le direttive per il raggiungimento dei fini sociali.
È formato dai delegati di tutte le Sezioni regolarmente costituite, designati dalle assemblee di Sezione, con diritto a un delegato ogni 50 soci o frazione di 50 sul totale dei soci effettivi ed ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Sezione ha un potere deliberativo in proporzione alla sua forza numerica, così che ogni delegato vota per il numero dei voti che esso rappresenta. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega della stessa Sezione.
Il Congresso è convocato normalmente ogni tre anni dal presidente, sentito il Consiglio nazionale e, straordinariamente, quando lo richiedono il Consiglio nazionale o tre Consigli regionali.

Intervengono al Congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza il diritto di voto, salvo che non siano delegati, il presidente dell’Associazione, i vicepresidenti, il segretario nazionale, il segretario amministrativo nazionale, il direttore dell’Ufficio storico-Museo, il direttore dell’organo ufficiale di stampa, i componenti in carica dei Consiglio nazionale, dei collegio nazionale dei probiviri, dei collegio nazionale dei revisori dei conti.

Possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, tutti gli altri soci.

  1. b) Il Congresso nazionale deve essere convocato con lettera raccomandata con almeno tre mesi di anticipo con l’indicazione degli argomenti da discutere.

Entro due mesi da tale notifica possono essere inseriti all’ordine dei giorno dei Congresso uno o più argomenti su richiesta di un Consiglio direttivo regionale.

La Presidenza deve inserire un argomento all’ordine del giorno quando ne facciano richiesta almeno due Consigli direttivi regionali, dandone tempestiva comunicazione a tutte le Federazioni regionali.
Nell’avviso di convocazione dei Congresso nazionale devono essere indicati l’ordine dei giorno ed i nomi dei relatori.

 

Art. 17

Il Congresso elegge a scrutinio segreto gli organi nazionali fra i soci effettivi ed ordinari:
a) il Presidente dell’associazione;
b) due Vicepresidenti nazionali;
c) sei Consiglieri nazionali;
d) tre Membri del collegio nazionale dei probiviri;
e) tre Membri del collegio nazionale dei revisori dei conti.
Queste cariche durano fino al Congresso successivo e gli eletti sono rieleggibili.

La carica di Presidente è riservata ai soci effettivi. Solo quando la candidatura non riscuota un numero di suffragi pari alla metà più uno- dei soci effettivi ed ordinari e, non risultino altre candidature, può essere eletto un socio ordinario che totalizzi comunque un numero di suffragi pari alla metà più uno dei soci rappresentati in Congresso.

Alle altre cariche vengono eletti soci effettivi ed ordinari a maggioranza relativa.

 

Art. 18

Il Congresso è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno la metà dei soci effettivi ed ordinari. Trascorsa un’ora è valido in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati, salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.

I delegati eleggono per alzata di mano il Presidente del Congresso, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, uno o più Vicesegretari, la Commissione Verifica Poteri la quale fungerà anche da Commissione scrutatori.

A questi incarichi sono eletti indifferentemente soci effettivi ed ordinari.

Alla discussione dell’assemblea congressuale devono essere presentate le relazioni morale, finanziaria e quella dei Collegio dei revisori dei conti.

Il Congresso discute tutti gli argomenti indicati nell’avviso di convocazione, delibera in conseguenza e dà le direttive ponendo in votazione apposite mozioni.

Relazioni e mozioni saranno approvate a maggioranza dei delegati presenti. Tuttavia per modificare il presente statuto occorre la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.