Regolamento per il conferimento della Stella al Merito

Art. 1
La “Stella al Merito Garibaldino”, per la cui descrizione si rimanda all’allegato 1, è un riconoscimento e pertanto viene conferita, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto A.N.V.R.G., a quei soci, persone, Enti, Associazioni e Istituzioni che si siano distinti per particolari meriti nel passato combattentistico e partigiano, nella attività associativa, nella conservazione e nella diffusione della storia garibaldina e nell’opera di fratellanza fra i popoli.

Art. 2
Saranno tenuti in considerazione in special modo requisiti oggettivi come:
1 particolare distinzione nel passato combattentistico e partigiano, documentata da delibere o foglio matricolare;
2 particolare profusione d’impegno nella vita associativa per la realizzazione e organizzazione di eventi e manifestazioni, specie se di rilevanza nazionale;
3 pubblicazioni su argomenti inerenti l’oggetto sociale dell’A.N.V.R.G. di particolare rilievo e prestigio per l’Associazione stessa.
Tranne motivate ed accezionali circostanze, ai singoli soci potrà essere conferita la Stella al Merito solo dopo un’attività continuativa di almeno 3 anni.

Art. 3
Le proposte di conferimento, devono essere presentate al Presidente Nazionale dai Presidenti di Federazione, su segnalazione dei Consigli di sezione. le Sezioni che non fanno capo a nessuna Federazione regionale potranno presentare le loro proposte direttamente al Presidente Nazionale.

Art. 4
La Stella al Merito viene conferita dal Presidente Nazionale su delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 5
La consegna della Stella, accompagnata da diploma, sarà effettuata, in forma ufficiale, durante lo svolgimento di manifestazioni o cerimonie associative.

Art. 6
Il Consiglio Nazionale dell’A.N.V.R.G., riunito a Firenze il giorno 20 aprile 2008, approva il presente regolamento per il conferimento della “Stella al Merito Garibaldino” rendendolo esecutivo.

Art.7
Il presente regolamento acquisterà efficacia a decorrere dal giorno successivo della sua approvazione.

NORME TRANSITORIE

Art.1
Tutte le proposte avanzate precedentemente e non ancora approvate sono da considerarsi nulle e pertanto andranno ripresentate ai sensi e con le modalità del presente regolamento.

Il Presidente
Carlo Bortoletto